BOLLETTE LUCE-GAS: Problemi? Il ricorso all’Autorità per l’energia elettrica e il gas

bolletteL’Autorità per l’energia elettrica e il gas è stata istituita con la legge  14 novembre 1995, n. 481 ed ha precipuo compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza e l’efficienza di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e  di controllo.
Il decreto n.201/11, convertito con legge n. 214/11, ha attribuito all’Autorità anche le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici.

Tra le principali competenze attribuite al’Autorità nei settori di competenza si ricordano, in particolare, la determinazione delle tariffe per l’utilizzo delle infrastrutture, la garanzia della pubblicità e della trasparenza delle condizioni di servizio, la definizione dei livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici, contrattuali e per gli standard di servizio; l’accrescimento dei livelli di tutela, di consapevolezza e l’informazione ai consumatori; impone sanzioni, valuta ed eventualmente accetta impegni delle imprese a ripristinare gli interessi lesi (dlgs 93/11).

L’Autorità ha aperto uno sportello a tutela dei consumatori del settore energia e del gas ove è possibile presentare reclamo.

Lo Sportello per il consumatore di energia dell’Autorità opera attraverso un call center che risponde al numero verde 800.166.654 oppure 199 419 654 per chiamate dal cellulare (con costo della chiamata a carico dell’utente secondo il proprio piano tariffario) , il quale gestisce e risponde ai reclami.

È bene sapere che prima di inviare un reclamo allo Sportello per il consumatore di energia dell’Autorità è necessario:

  • presentare un reclamo scritto all’esercente al recapito di norma riporato in bolletta;
  • attendere la risposta scritta che l’esercente è tenuto a fornire (la risposta scritta motivata al reclamo deve essere fornita al cliente entro 40 giorni solari).

Il reclamo può essere inoltrato allo Sportello se sono trascorsi 40 giorni solari e l’esercente non ha risposto oppure se la risposta scritta ricevuta dall’esercente non è soddisfacente.

È da notare che il reclamo può essere presentato contemporaneamente alla compagnia dell’energia o del gas  e allo Sportello per il consumatore di energia se si evidenziano situazioni che possono provocare danni gravi e irreparabili.

Qualora i clienti finali e le associazioni che li rappresentano non abbiamo ricevuto dall’operatore una risposta soddisfacente ad una segnalazione di disservizio o irregolarità, possono inviare i reclami all’Autorità attraverso lo Sportello, il quale, acquisite le necessarie ulteriori informazioni presso gli esercenti interessati, fornirà le indicazioni necessarie per la soluzione delle problematiche lamentate.

Lo Sportello fornisce anche informazioni sui mercati liberalizzati dell’energia, sui diritti dei consumatori e garantisce assistenza per le richiese di Bonus elettrico e Bonus gas.

Per segnalazioni o reclami all’Autorità è possibile inviare un fax al n. verde 800 185 025 oppure scrivere una email a reclami.sportello@acquirenteunico.it o, infine, scrivi allo “Sportello per il consumatore di energia c/o Acquirente Unico” – Unità Reclami, Via Guidubaldo Del Monte 45, 00197 Roma.

Ricevuto il reclamo lo Sportello  verifica la fondatezza del reclamo ai fini di una eventuale segnalazione all’Autorità per gli interventi opportuni nell’esercizio delle proprie competenze. Qualora il reclamo risulta manifestamente infondato viene archiviato informandone i soggetti interessati.

Per ricevere informazioni ulteriori sulla modalità di invio dei reclami allo Sportello o sullo stato dei reclami già inviati, è possibile rivolgersi al numero verde 800.166.654 oppure per i cellulari il numer è 199 419 654 (con costo a seconda del proprio piano tariffario).

Autore: Avv. Daniele Autieri, Responsabile dell’Unione Nazionale Consumatori Delegazione di Pomezia

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