Pedone investito: l’assenza delle strisce incide sul risarcimento

In caso di incidente, il pedone ha concorso di colpa se attraversa la strada nottetempo in una zona priva di strisce pedonali. Nella quantificazione del danno da esso subito, debbono considerarsi le pregresse patologie dal medesimo sofferte. Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27524/17, depositata il 20 novembre.

Il caso. Un pedone veniva investito da un autoveicolo, preso a noleggio e regolarmente assicurato, guidato da un soggetto abilitato alla guida. Il Tribunale di Cosenza accoglieva la domanda della parte lesa e condannava i convenuti – la società di noleggio proprietaria del veicolo, la società che aveva preso a noleggio il veicolo e l’impresa assicuratrice – in solido al pagamento del risarcimento dei danni.
La Corte d’Appello di Catanzaro accoglieva l’impugnazione proposta dall’impresa assicuratrice, riconoscendo un concorso di colpa del soggetto investito e una sovrastima del danno.
Il soggetto leso dall’incidente propone ricorso per cassazione lamentando, l’errata individuazione del concorso di colpa nonché la mancata dimostrazione dello stesso ed infine, la presenza del rapporto causa-effetto tra il sinistro ed i disturbi psichici sofferti dalla vittima.

Il concorso di colpa e la prova. La Suprema Corte ribadisce che la «condotta concausativa del danno» è una questione di fatto non censurabile in sede di legittimità e lo stesso vale per l’assenza di prova asserita dalla ricorrente, in quanto verrebbe ulteriormente richiesto alla Corte un riesame del fatto, precluso in sede di legittimità, fermo restando che i Giudici di merito hanno applicato correttamente le norme del codice della strada, poiché risulta dagli atti che il pedone abbia attraversato la strada, di notte, in zona sprovvista di strisce pedonali e che, ai sensi dell’art. 190, comma 5, cod. strad., non avrebbe dato precedenza al conducente che sopraggiungeva.

I disturbi psichici della vittima. Viene pienamente riconfermato quanto stabilito dal Giudice d’Appello, ovvero che nella quantificazione del danno alla salute deve considerarsi «sia la differenza tra lo stato di invalidità complessivamente presentato dal danneggiato dopo (il fatto illecito) e lo stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto lesivo imputabile».
Corretta risulta dunque la diminuzione della quantificazione del danno effettuata dalla Corte distrettuale, posto che la ricorrente era già affetta dai disturbi invocati.
La Corte pertanto rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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