CONDOMINIO: Infiltrazioni d’acqua nell’appartamento. Cosa fare?

Il legislatore mette a disposizione degli strumenti spesso poco conosciuti dai non addetti ai lavori, ma che se correttamente utilizzati consentono di accelerare notevolmente i tempi di definizione di una controversia. Ci riferiamo all’accertamento tecnico preventivo c.d. A.T.P., disciplinato dagli articoli 669 e 669-bis del c.p.c..

Orbene una delle ipotesi più frequenti in cui può essere utilizzata l’A.T.P. riguarda le infiltrazioni d’acqua che danneggiano l’appartamento del singolo condomino a seguito della rottura di tubazioni condominiali o di altri condomini o, in genere, da strutture comuni dell’edificio. Naturalmente il condomino informerà subito l’amministratore per far attivare l’assicurazione del condominio. Il problema consequenziale è che, però, non sono facilmente individuabili le cause delle infiltrazioni verificatesi. Il condomino si trova pertanto davanti ad un bivio: faccio o non faccio causa al condominio? Il problema maggiore spesso è che non solo le cause giudiziarie durano per lunghi interminabili mesi fino a diventare anni, ma è, soprattutto, quello che alla fine se non viene riparata la causa dell’infiltrazione è inutile e dispendioso ripristinare lo stato dei luoghi all’interno dell’appartamento danneggiato. Per cui si è costretti a rimanere, anche in costanza di causa, in uno stato di sofferenza morale ed esistenziale per molto tempo, rassegnandosi a sgradevoli odori dovuti alla muffa che si è formata nel corso del tempo, per poi “ristorarsi” con la liquidazione dei danni patiti.

Ebbene, come sopra anticipato, il legislatore ha trovato per quei malcapitati condomini “allagati” una soluzione più efficace che consente di accorciare notevolmente i tempi sia per individuare la causa delle infiltrazioni e sia per indurre il proprietario e/o il condominio dello stabile responsabile delle infiltrazioni ad effettuare le opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi.

Infatti, i citati articoli 669 e 669-bis del cod. proc. civ. danno la possibilità, tramite un legale, di proporre  ricorso al Tribunale o al Giudice di Pace competente per far nominare un consulente tecnico di ufficio c.d. CTU (geometra, architetto o ingegnere etc.), al fine di accertare le cause delle infiltrazioni d’acqua nell’appartamento e quantificare l’ammontare dei danni per ripristinare lo stato dei luoghi.

E’ da notare che il CTU una volta ricevuto l’incarico potrà tentare anche la conciliazione della lite prima ancora di provvedere al deposito della relazione innanzi all’autorità giudiziaria. Espletata con esito positivo la conciliazione il CTU formerà processo verbale ed il giudice con proprio decreto attribuirà allo stesso efficacia di titolo esecutivo ossia avrà la stessa efficacia di una sentenza. Nel caso sopra esaminato vorrà dire che il proprietario che abbia subito le infiltrazioni d’acqua potrà agire in via esecutiva nei confronti del  responsabile senza dover attendere anni per l’emanazione di una normale sentenza. Nel caso, invece, in cui il CTU non riesca a trovare una conciliazione, depositerà ugualmente la relazione innanzi all’autorità giudiziaria competente e le parti potranno chiedere l’acquisizione agli atti del successivo giudizio di merito, in cui sarà il giudice a decidere con sentenza ma in tempi molto più ristretti, poiché non sarà necessario effettuare un’altra perizia per l’accertamento delle cause dei danni.

Autore: Avv. Daniele Autieri, Responsabile dell’Unione Nazionale Consumatori Delegazione di Pomezia

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