POSTE: Buoni Fruttiferi Postali prescritti? Ecco cosa fare

Si sono rivolti alla nostra associazione dei consumatori dei cointestatari di due B.F.P. della serie “CA”, sottoscritti in data 17/02/1999 e 18.02.1999, del valore di £ 500,000 ciascuno, poiché Poste Italiane aveva rifiutato il rimborso dei titoli stessi, per effetto dell’intervenuta prescrizione.

 

A fronte di recenti decisioni dell’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) i predetti cointestatari proponevano ricorso all’Arbitro, per il tramite dell’UNC di Pomezia, nel dicembre del 2020  per la risoluzione della controversia in via stragiudiziale. I ricorrenti precisavano che i buoni erano privi della indicazione della disciplina del rapporto e che, all’atto della sottoscrizione dei titoli, non era stato loro consegnato alcun Foglio Informativo contenente tutte le caratteristiche dell’investimento e, quindi, anche della data di scadenza dei titoli che costituisce il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso.

I ricorrenti chiedevano all’ABF di dichiarare l’obbligo dell’intermediario a rimborsare i B.F.P., secondo le condizioni previste sul retro dei titoli, con i relativi rendimenti, oltre al risarcimento dei danni, per il comportamento negligente dell’intermediario che non ha mai consegnato il Foglio Informativo, in violazione degli obblighi di trasparenza ed informazione.

La decisione depositata a maggio del 2021 pur ritenendo ormai prescritti i B.F.P. ha accolto la domanda la domanda di risarcimento del danno ingiusto quantificato in misura pari al capitale versato dal sottoscrittore (c.d. danno emergente).

La nostra associazione delegazione di Pomezia, via Roma n. 7, è a Vostra disposizione per valutare caso per caso su come ottenere il rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali che Poste Italiane non intende rimborsarvi (tel. 069122006 – consumatoripomezia@gmail.com).

 

Autore: Avv. Daniele Autieri (Responsabile dell’Unione Nazionale Consumatori Delegazione di Pomezia)

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