BOLLETTE LUCE E GAS: Nuove regole sulla bolletta

Con la delibera 258/2015/R/com, l’Autorità per l’energia ha introdotto alcune nuove norme in tema di morosità e di rateizzazione delle bollette. Le nuove regole sulla procedura di messa in mora hanno l’obiettivo di evitare la sospensione della fornitura per morosità qualora il cliente non abbia ricevuto la comunicazione in tempo utile per effettuare il pagamento, con riferimento a ciascuna fattura non pagata. Inoltre, prima di richiedere la sospensione per morosità in caso di conguagli o di importi anomali, il venditore deve comunque rispondere ai reclami scritti dei clienti.

In caso di mancato rispetto di queste regole, sono previsti indennizzi automatici per il cliente: 30 euro se la fornitura viene sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora per raccomandata; 20 euro se la fornitura viene sospesa per morosità e il venditore, pur avendo inviato la raccomandata, non ha rispettato le tempistiche previste. In questi casi inoltre non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo per la sospensione o riattivazione della fornitura.

Inoltre, nei casi di clienti con morosità reiterata che non hanno diritto al bonus sociale, si potrà incrementare il deposito cauzionale, con una riduzione dei tempi obbligatori per il pagamento delle bollette dalla costituzione in mora (10 giorni rispetto ai 20 previsti per tutti).

Restano sempre in vigore le norme per cui, in caso di bollette non pagate, il venditore non potrà procedere alla richiesta di sospensione della fornitura senza prima aver inviato al cliente finale, per raccomandata, una comunicazione di messa in mora con l’evidenza, tra gli altri, del termine ultimo entro il quale il cliente è tenuto a provvedere al pagamento e del termine minimo tra questa scadenza e la data in cui potrà essere richiesta la sospensione della fornitura (termine che non potrà essere inferiore a 3 giorni lavorativi calcolati dall’ultimo giorno utile per il pagamento).

Riguardo alle nuove norme in tema di rateizzazione delle bollette di elettricità e gas, questa potrà essere richiesta anche dopo la scadenza di pagamento. In particolare, per i clienti del Mercato Tutelato, la richiesta di rateizzazione potrà essere effettuata anche entro i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura (finora la domanda non poteva essere inviata dopo la scadenza), cioè entro 30 giorni dalla sua emissione, invece dei 20 attuali. Inoltre, sempre per i clienti di elettricità e gas del Mercato Tutelato, il venditore deve offrire obbligatoriamente la rateizzazione al cliente, nei casi di fatturazione a conguaglio o di addebito di consumi non registrati dal contatore per malfunzionamento non imputabile al cliente.

Autore: Marco Vignola, Unione Nazionale Consumatori

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