BOLLETTE LUCE-GAS: FAQ – Morosità e distacco della fornitura di energia elettrica

                                                          La bolletta ogni quanti mesi deve essere inviata?trugffa-enel-falsi-contrattiIn caso di contratto a condizioni regolate dall’Autorità c.d. servizio di maggior tutela, la bolletta deve essere inviata ai clienti almeno ogni 2 mesi.
In caso di contratto nel mercato libero la periodicità di invio della bolletta è indicata direttamente nel contratto di fornitura.

In quali casi può essere sospesa la fornitura di energia elettrica per morosità?

Nel caso in cui il cliente non paga entro la scadenza indicata sulla bolletta, il venditore deve inviargli una raccomandata (non è necessario l’avviso di ritorno) che specifichi:

  1. il termine ultimo per il pagamento, che non può essere inferiore a 5 giorni dal ricevimento della raccomandata;
  2. le modalità con cui il cliente deve comunicare al venditore l’avvenuto pagamento (telefono, fax ecc.);
  3. il termine oltre il quale, se il cliente continua a non pagare, il venditore invierà al distributore la richiesta di sospensione della fornitura;
  4. l’eventualità che, se le condizioni tecniche del contatore lo consentono, prima della sospensione della fornitura la potenza verrà ridotta a un livello pari al 15% della potenza disponibile. Se, per esempio, il contratto prevede una potenza massima di 3,3 kW, essa verrà ridotta a 495 W, consentendo così un uso, sia pure minimo, di alcune apparecchiature elettriche. Se il cliente continua a non pagare, dopo 15 giorni di riduzione della potenza la fornitura verrà sospesa.

In quali casi non può essere sospesa la fornitura di energia elettrica?

La fornitura di energia elettrica non può essere sospesa quando:

  1. il cliente non è stato preavvisato della sospensione a mezzo raccomandata;
  2. il cliente ha effettuato il pagamento della bolletta, comunicandolo regolarmente al venditore;
  3. la sospensione cadrebbe nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi;
  4. il cliente ha presentato un reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi, in seguito a un malfunzionamento del contatore accertato dal distributore competente.

Inoltre se si ha un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di maggior tutela) la fornitura non può essere sospesa se:

  • l’importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale e comunque inferiore all’importo medio stimato delle precedenti bollette. Se, per esempio, il cliente è in mora perché non ha pagato una bolletta di 50 €, la fornitura non può essergli sospesa se il deposito cauzionale è pari o superiore a 50 € oppure se ha ricevuto, nel precedente periodo di fatturazione, bollette con un consumo medio stimato pari o inferiore a 50 €;
  • il mancato pagamento riguarda servizi diversi dall’energia elettrica (per esempio il gas) forniti dalla medesima impresa multiservizio.

Quali sono le modalità e la tempistica per  ottenere la riattivazione della fornitura sospesa per morosità?

Per riattivare una fornitura sospesa per morosità, occorre inviare al venditore la richiesta insieme con la documentazione dell’avvenuto pagamento, nei modi indicati nella comunicazione di messa in mora.
Il venditore che riceve l’attestazione di pagamento del cliente deve immediatamente inviare al distributore (tramite fax o e-mail) la richiesta di riattivazione della fornitura. Se il venditore riceve dal cliente la documentazione dell’avvenuto pagamento dopo le ore 18:00 di un giorno feriale, l’invio al distributore può avvenire il giorno successivo.
Il distributore, quindi, deve procedere a riattivare la fornitura entro un giorno feriale dalla data di ricevimento della richiesta da parte del venditore (un giorno lavorativo se il contatore è telegestito).
Se invece della disattivazione è stata effettuata una riduzione della potenza disponibile inferiore al 15%, la riattivazione deve avvenire entro un giorno lavorativo.

Se per responsabilità del distributore la fornitura viene riattivata oltre il tempo previsto, il cliente deve ricevere un indennizzo automatico di 30 € per lavori eseguiti entro il doppio del tempo previsto, di 60 € entro il triplo del tempo previsto e di 90 € se viene superato il triplo del tempo previsto.

Che costi hanno  la sospensione e la riattivazione della fornitura per morosità?

  • I clienti con contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di maggior tutela) devono pagare:
    • un contributo fisso di 26,98 €. Il contributo è ridotto del 50% quando l’utenza è già predisposta per la telegestione;
    • un contributo per oneri amministrativi di 23 € per la riduzione di potenza o per la sospensione della fornitura;
    • un contributo fisso, per oneri amministrativi, di 23 € per il ripristino di potenza o per la riattivazione della fornitura.

Se la sospensione della fornitura è preceduta dalla riduzione di potenza, il contributo fisso deve essere richiesto una sola volta.

  • Nel mercato libero i clienti devono pagare:
    • un contributo fisso, per oneri amministrativi, di 26,98 €. Il contributo è ridotto del 50% quando l’utenza è già predisposta per la telegestione;
    • un eventuale addebito dei costi per la prestazione commerciale come indicato nei singoli contratti.

Autore: Avv. Daniele Autieri, Responsabile dell’Unione Nazionale Consumatori Delegazione di Pomezia

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