TELEFONIA: Il recesso nelle vendite a distanza

Ci sono arrivate molte segnalazioni in merito all’esercizio del diritto di recesso nel caso di vendite a distanza (su internet, via telefono ma in genere fuori dal negozio).

Ricordiamo che dal 14 giugno 2014 il periodo per esercitare il predetto diritto è stato aumentato da 10 a 14 giorni. Si arriva a un anno e 14 giorni se, poi, il venditore non ha adeguatamente informato il consumatore sull’esistenza del diritto stesso.

Secondo la nuova normativa per i contratti a distanza che vengono conclusi per telefono, l’impresa deve confermare l’offerta al consumatore che è vincolato solo dopo averla firmata o dopo averla accettata per iscritto anche mediante firma elettronica. In caso di servizi, la conferma da parte del professionista deve avvenire prima dell’erogazione del servizio stesso. In ogni caso, è previsto che il servizio non venga prestato (inclusa la fornitura di acqua, gas o elettricità, o teleriscaldamento) nei 14 giorni validi per il recesso a meno che il consumatore non richieda esplicitamente la prestazione del servizio stesso.

In merito ci sono arrivate diverse segnalazioni di utenti che hanno effettuato una registrazione telefonica per il passaggio da Telecom verso altri operatori e che hanno esercitato il diritto di ripensamento nei 14 giorni di legge, ma che si sono visti passare al nuovo operatore con la conseguenza che per rientrare in Telecom gli veniva chiesto il contributo di riattivazione della linea.

In questi casi, la nostra associazione ha risolto la problematica in tempi brevi, inviando il reclamo ai gestori telefonici e attivando un ricorso d’urgenza al CO.RE.COM. per richiedere l’attivazione del servizio con Telecom, senza costi a carico dell’utente. Il rientro in Telecom è stato ufficializzato in circa 7 giorni.

Autore: Avv. Daniele Autieri, Resp. dell’Unione Nazione Consumatori Delegazione di Pomezia (ROMA)

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