TELEFONIA: Consumi anomali, il gestore deve avvisarvi tempestivamente!

Molti consumatori ci segnalano casi di fatture del telefono fisso/mobile con importi esorbitanti.
Dopo aver segnalato l’accaduto al call center, l’operatore telefonico 9 volte su 10 risponde che si deve prima pagare la fattura e poi contestarla.
In realtà, non sempre la fattura esorbitante va pagata, per cui va sporto un reclamo per iscritto al gestore telefonico, non limitandosi alla segnalazione telefonica
Nel diritto civile esiste il principio generale della buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali (artt. 1175 e 1375 c.c.). Ciò significa che il gestore telefonico che ravvisi un consumo anomalo deve avvisare tempestivamente l’utente e non attendere la fine del periodo di fatturazione.
Dello stesso avviso è la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 505/2006 secondo la quale la compagnia telefonica, laddove verifica una soglia di traffico telefonico non rispondente a quello usualmente consumato dall’utente, deve inviare anticipatamente la bolletta telefonica con gli effettivi consumi o in alternativa sospendere precauzionalmente il servizio.
In caso contrario, il gestore telefonico sarebbe responsabile per inadempimento contrattuale ed il consumatore avrà il diritto ad ottenere lo storno della fattura in contestazione.
Il principio di buona fede e correttezza corrisponde, in sostanza, al “generale dovere di solidarietà” nei rapporti contrattuali, per il quale a ciascuna delle parti deve agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, nonché a svolgere tutte le attività necessarie alla salvaguardia degli stessi.
E detto principio generale nei contratti di adesione, com’è il contratto di abbonamento telefonico, in cui è una sola delle parti a predisporre unilateralmente il contenuto del contratto, deve essere maggiormente valorizzato.

Autore: Avv. Daniele Autieri, Resp. dell’Unione Nazionale Consumatori Delegazione di Pomezia

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