TELEFONIA: Reclami sui disservizi telefonici

 

gestoriCon la liberalizzazione del mercato telefonico è stata affidata a Telecom Italia  il cosiddetto “Servizio universale”, cioè l’obbligo di fornire a tutti un servizio di rete fissa su tutto il territorio nazionale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni vigila sull’applicazione di questo servizio di rete fissa su tutto il territorio nazionale.

Reclamo verso un Operatore di telefonia fissa:

Gli utenti telefonici nei casi di:

  • malfunzionamento, trasloco o tardiva installazione della prima linea telefonica fissa;
  • oppure di uso improprio delle numerazioni sui servizi a sovrapprezzo (Delibera Agcom n. 26/08/CIR e s.m.i., art. 19 – Codici: 892, 894, 895 e 899 e art. 21 – Codici: 43 e 44, 46 e 47, 48 e 49, 455),

possono presentare reclamo per il ripristino della propria utenza, inviando con raccomandata con ricevuta di ritorno  l’apposito Modello MISE al seguente indirizzo:

Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione – Ufficio V
Viale America, 201 – 00144 Roma

È’ possibile anticipare il Modello MISE via fax al n. 06.5444.2925.

 

Reclami/denuncie verso operatori di comunicazioni elettroniche:

Per le denuncie verso operatori di comunicazioni elettroniche (telefonia mobile- fissa e televisione a pagamento), tutti i soggetti interessati, gli utenti finali, i consumatori e le associazioni od organizzazioni rappresentative dei loro interessi possono chiedere l’intervento sanzionatorio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (http://www.agcom.it),   denunciando eventuali violazioni della normativa di settore.

Detta Autorità è competente, in particolare,  a vigilare su eventuali contenziosi riguardanti le denunce, segnalazioni per il mancato passaggio ad altro operatore di rete fissa, contestazione fatture, attivazione o disattivazione di un servizio, illegittima sospensione del servizio, modifica di piani tariffari senza preavviso, contestazione fattura, scarsa qualità o malfunzionamento del servizio, problematiche relative a ricariche telefoniche o a carte prepagate, problematiche relative al recesso, etc..

Tali denunce vanno redatti esclusivamente sul modulo “D” pubblicato sul sito www.agcom.it dell’Autorità medesima.

Reclami/denunce attinenti le infrastrutture di telecomunicazioni

 

Le problematiche riguardanti i reclami/denunce attinenti le infrastrutture di telecomunicazioni (pali, antenne, cavi, etc.) poste sia su luogo pubblico che privato sono di competenza degli organi locali di gestione del territorio – Regioni, Province, Comuni – (ai sensi dell’art 86 D.Lgs 259/2003). Pertanto, dovranno essere presentate solo ed esclusivamente ai suddetti organi locali.

 

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA UTENTI E ORGANISMI DI TELECOMUNICAZIONI- CO.RE.COM

Gli utenti, consumatori e professionisti, e gli enti gestori del servizio di telecomunicazioni, che lamentano la violazione di un proprio diritto o interesse, che intende agire in giudizio per la violazione di un proprio diritto sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al CORECOM competente per territorio.

Si sottolinea che, nel procedimento di conciliazione, non può essere richiesto il risarcimento, ma soltanto gli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità.

L’istanza deve essere inoltrata al Co.Re.Com mediante la compilazione del formulario UG (pena l’inammissibilità del ricorso). Dal momento della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione i termini per agire in giudizio sono sospesi e riprendono a decorrere dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, che è pari a 30 giorni dalla data di proposizione dell’istanza. Decorso il predetto termine le parti sono libere di adire l’Autorità giudiziaria, anche se la procedura conciliativa non si è ancora conclusa.
La procedura presso il CORECOM è l’unica completamente gratuita e il verbale di conciliazione ha valore immediatamente esecutivo.
La liquidazione delle somme concordate tra le parti, in caso di transazione positiva, può avvenire a mezzo assegno o bonifico bancario. Tale liquidazione è resa più rapida e certa, con la produzione, in udienza, delle coordinate bancarie da parte dell’utente.

Autore: Avv. Daniele Autieri, Resp. dell’UNC DEL. Pomezia (tel. 069122006 – cell 3299693762)

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