ASSEGNO SOCIALE: Il coniuge separato ha diritto all’assegno sociale anche nell’ipotesi mancata richiesta dell’assegno di mantenimento.

Il Tribunale di Roma Sezione Lavoro con la sentenza n. 3716/2018, pubblicata il 10/05/2018, nel giudizio avente RG n. 41878/2017, ha accolto la domanda di assegno sociale di un una persona che si era separato consensualmente senza chiedere al coniuge l’assegno di mantenimento, poichè dichiaratosi economicamente autosufficiente.

Il Giudizio era stato promosso dal richiedente, rappresentato dall’Avv. Cristiano Guida, a cui in sede amministrativa l’Inps aveva negato il diritto all’assegno di mantenimento sostenendo che “non ci sono nella sentenza gli accordi economici”, specificando che il ricorrente, dalla sentenza di separazione dal proprio coniuge, risultava economicamente autonoma, non avendo fatto richiesta di assegno di mantenimento.

Il Tribunale ha specificato i seguenti importanti principi di diritto:

il presupposto di legge per ottenere l’assegno sociale non è lo stato di bisogno o lo stato di indigenza, bensì una determinata situazione reddituale dell’interessato e dell’eventuale coniuge.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, infatti, l’assegno sociale è corrisposto a chi si trova in determinate “condizioni reddituali”, fermo restando che non si computa nel reddito, tra gli altri, quello della casa di abitazione.
E’ pertanto irrilevante che in sede di divorzio la ricorrente non abbia fatto richiesta all’ex coniuge dell’assegno di mantenimento, anche tenuto conto del fatto che sempre in sede di divorzio la ricorrente è rimasta a vivere nella propria abitazione di proprietà. Peraltro, in tema di assegno sociale, il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l’interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all’assegno sociale (cfr. Cass. 18.3.2010, n. 6570).

 

La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 2811/2018 pubbl. il 26/06/2018 ha confermato il principio statuito dalla sentenza sopra citata del Tribunale di Roma e rigettato il ricorso dell’Inps, per cui anche a detta del Giudice di secondo grado il presupposto di legge per ottenere l’assegno sociale non è lo stato di bisogno o lo stato di indigenza, bensì una determinata situazione reddituale dell’interessato e dell’eventuale coniuge.

 

REQUISITI PER OTTENERE L’ASSEGNO SOCIALE.

L’assegno sociale è una prestazione assistenziale per il sostegno alle persone anziane a basso reddito, introdotto dalla Legge 335/1995.

Il ricorrente è in possesso dei seguenti requisiti socio-economici richiesti dalla Legge per il riconoscimento:

  • età anagrafica: per l’anno 2019, in cui il ricorrente ha presentato domanda è di 67 anni;
  • cittadinanza italiana e residenza continuativa per almeno dieci anni in Italia;
  • redditi sommati quelli del coniuge non eccedenti i limiti previsti

Per il 2019 l’assegno sociale è pari a euro 457,99, cui vanno aggiunte, se ricorrono particolari condizioni, alcune maggiorazioni sociali. Disponendo il ricorrente e il coniuge di un reddito inferiore a € 11.907,74,  l’assegno sociale deve essere riconosciuto in misura intera.

La normativa prevede che la prima casa di proprietà non debba essere considerata nella formazione del reddito.

 

Per assistenza e consulenza in materia potete contattare lo SPORTELLO PENSIONI dell’UNC Delegazioni di Pomezia e Roma, sedi e recapiti:

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