AGENZIA DELLE ENTRATE: Credito prescritto o già pagato? Proponi l’istanza di sospensione!

Ci sono giunte molte segnalazioni di persone a cui sono arrivate cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per crediti ampiamente prescritti o addirittura già pagati.

 

Il problema è che queste persone allarmate si recano presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate, ma non viene data alcuna risposta positiva alle loro richieste di sgravio della cartella di pagamento ingiustamente emessa, perché prescritta oppure già pagato il credito sottostante.

E’ bene sapere che in questi casi la richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell’avviso (es. accertamento esecutivo, avviso di addebito) può essere sospesa rivolgendosi direttamente a Equitalia, come prevede la legge di Stabilità 2013.

Secondo la predetta legge,  dal 1° gennaio 2013 Equitalia dispone la sospensione immediata dell’attività di riscossione qualora il cittadino presenti una specifica dichiarazione con cui attesti che le somme richieste dall’ente creditore, attraverso Equitalia, siano state interessate da:

  • prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  • un pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo;
  • qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossione utile che si contesta, accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (es. ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza, ect) e da un documento di riconoscimento.

Ricevuta la dichiarazione Equitalia informerà gli  enti creditori per verificare la regolarità della documentazione fornita dal contribuente e comunicare l’esito, positivo o negativo, delle verifiche sia al cittadino sia a Equitalia, alla quale dovrà anche essere inviato l’eventuale provvedimento di sospensione/sgravio/annullamento del debito. In caso di documentazione inidonea, l’ente informerà Equitalia per la ripresa dell’attività di riscossione.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore omette di inviare le comunicazioni descritte sopra, le somme contestate vengono annullate di diritto.

Se anche tu hai ricevuto una cartella di pagamento illegittima, puoi segnalarci il tuo caso a Unione Nazionale Consumatori Delegazione di Pomezia, Tel. 069122006, cell 3299693762, e-mail  consumatoripomezia@gmail.com

Autore: Avv. Daniele Autieri, Resp. dell’UNC Delegazione di Pomezia

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