MULTE: Raccolta differenziata dei rifiuti COME CONTESTARE UN VERBALE ILLEGITTIMO

Nel caso si intenda contestare un verbale di una sanzione amministrativa per violazione della normativa riguardante la raccolta differenziata, poichè ritenuto illegittimo e, comunque, non dovuto in quanto si ritiene di non aver commesso alcuna violazione, sappiate che il Garante per la Protezione dei dati personali il 14.07.2005 ha stabilito delle Prescrizioni da osservare da parte delle amministrazioni comunali atte a vigilare sulla materia che, se non correttamente osservate, determinano la invalidità del verbale.

Segui il video che riguardano il caso di un verbale sanzionatorio che è stato archiviato grazie all’intervento della nostra associazione dei consumatori (UNC), poichè la sanzione comminitata era illegittima, avendo la consumatrice osservato le prescrizioni normative.

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Resp,. Avv. Daniele Autieri, Resp. dell’Unione Nazionale Consumatori Del. di Pomezia

Prescrizioni da osservare da parte delle amministrazioni comunali in sintesi sono le seguenti:

a) Sacchetti trasparenti.
In caso di raccolta “porta a porta” della spazzatura, anziché di conferimento in contenitori dislocati in strada, deve considerarsi in termini generali non proporzionata la prescrizione contenente l´obbligo di utilizzare un sacchetto trasparente. In tal caso, infatti, chiunque si trovi a transitare sul pianerottolo o, comunque, nello spazio antistante l´abitazione, è posto in condizione di visionare agevolmente il contenuto esteriore;

b) Etichette adesive nominative.
Non risulta parimenti conforme al principio di proporzionalità la prescritta applicazione sul contenitore dei rifiuti, in particolare se conferito in strada, di etichette adesive riportanti il nominativo e l´indirizzo del soggetto cui il medesimo contenitore si riferisce;

c) Codici a barre, microchip o “RFID”.
Deve ritenersi lecito sia contrassegnare il sacchetto dei rifiuti mediante un codice a barre relativo ai dati identificativi del soggetto cui il contenitore si riferisce (anche se collegato ad un databaseanagrafico presso il comune), sia fornire agli utenti appositi sacchetti, da utilizzare obbligatoriamente per una determinata tipologia di materiale, dotati di microchip o, eventualmente, di dispositivi Radio Frequency Identification (“RFID”). Le descritte procedure consentono di delimitare l´identificabilità del conferente ai soli casi in cui sia stata accertata la mancata osservanza delle prescrizioni in ordine alla differenziazione. Al momento dell´apertura del sacchetto, i soggetti preposti alla verifica dell´omogeneità dei materiali inseriti, che comunque sono tenuti al rispetto della riservatezza, vengono, infatti, a conoscenza del contenuto, ma non anche, in prima battuta, degli elementi identificativi del soggetto conferente. Invece, i soggetti preposti all´applicazione della sanzione, mediante la decodifica del codice a barre o del microchip, acquisiscono il nominativo del soggetto cui il sacchetto si riferisce, solo in relazione alla non conformità del contenuto del sacchetto;

d) Ispezioni dei sacchetti.
Agli organi addetti al controllo è riconosciuta la possibilità di procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora per accertare le violazioni di rispettiva competenza ( 13, l. 24 novembre 1981, n. 689). Tale facoltà deve essere esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile. Risulterebbe, quindi, invasiva la pratica di ispezioni generalizzate da parte del personale incaricato (agenti di polizia municipale; dipendenti di aziende municipalizzate), del contenuto dei sacchetti al fine di trovare elementi informativi in grado di identificare, presuntivamente, il conferente. Qualora siano utilizzati sacchetti dotati di microchip, di codici a barre o, eventualmente, di “RFID”, non è quindi necessario procedere ad ispezioni al fine di individuare il conferente. La modalità di accertamento descritta può poi rivelarsi lesiva di situazioni giuridicamente tutelate come la libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti. L´attività di ispezione non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per accertare l´identità del soggetto produttore, dal momento che non sempre risulta agevole provare che il medesimo sacchetto, avente un contenuto difforme da quello per il quale il sacchetto è utilizzabile, provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata. Alle stesse conclusioni si deve pervenire nella diversa ipotesi in cui la violazione consista nel mancato rispetto dell´orario di conferimento;

e) Ecopiazzole.
La richiamata procedura prevede una registrazione, da parte dei soggetti preposti alla gestione di apposite aree per il conferimento organizzato dei materiali della raccolta differenziata, del nome e dell´indirizzo dei conferenti i materiali della raccolta differenziata (previa esibizione di un documento di identità), nonché della quantità approssimativa e del tipo di materiale ricevuto. Alcuni regolamenti comunali prevedono che, nei limiti di una quantità massima giornaliera indicata nel regolamento stesso, in relazione alle diverse tipologie di materiali, i rifiuti siano conferiti senza oneri da parte dei produttori. Nel caso in cui siano superate le quantità indicate per ogni tipologia di rifiuto, il produttore ricorre alla raccolta a domicilio, contattando la società di gestione del servizio, previo pagamento delle spese. In relazione a tale aspetto, deve ritenersi lecito, nei limiti dello svolgimento delle finalità istituzionali sopra descritte e ove sia previsto da una disposizione regolamentare (cfr. art. 21 del d.lg. n. 21/1997), il trattamento dei dati personali (es.: nome e indirizzo dei conferenti), per la sola finalità di accertamento dell´effettiva residenza nel comune del conferente e per evitare che lo stesso soggetto possa conferire i rifiuti in violazione dei limiti quantitativi ammessi senza oneri a carico dei produttori. Deve essere comunque predisposta un´informativa contenente gli elementi indicati nell´art. 13 del Codice e i dati personali acquisiti devono essere conservati per il solo periodo necessario allo scopo per i quali essi sono stati raccolti (art. 11, comma 1, lett. d)).

 

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