BOLLETTE GAS: Non paghi la bolletta del gas? Il fornitore deve poter staccare l’impianto

La società di fornitura del gas ha diritto ad accedere agli impianti per la disalimentazione in caso di cliente moroso: i pochi minuti necessari al personale tecnico per disalimentare materialmente il PDR (ovvero il codice identificativo dell’utenza) non possono costituire, infatti, una lesione grave del diritto alla libertà del domicilio.
Il caso. Una donna stipula con una società un contratto per la fornitura del gas, ma si rivela morosa. Detta società richiede dunque alla società di distribuzione di attivarsi per sospendere l’erogazione del servizio ma, a causa dell’opposizione della donna, i tecnici incaricati si ritrovano impossibilitati ad accedere agli impianti. La società comunica quindi alla donna, tramite raccomandata, di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dalle condizioni generali di vendita, esortandola a procedere alla cessazione amministrativa per morosità relativa al PDR; contestualmente, avvia nei confronti della cliente la procedura di default. Ora la società si rivolge al Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto di procedere alla disalimentazione del contatore.Vincolatività della normativa. Nel rivolgersi al Giudice, la società aveva rispettato l’obbligo impostole dalla normativa di riferimento secondo la quale «in forza della cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, l’impresa di distribuzione applica la disciplina relativa alle iniziative giudiziarie di cui all’art. 13-bis», norma che prevede che «l’impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del PDR».
Il Giudice, nel ricordare come la l. n. 481/1995 abbia trasferito all’Autorità per l’Energia elettrica e Gas ogni funzione regolamentativa e di controllo e nell’evidenziare come le leggi di settore attribuiscano all’Autorità anche veri e propri poteri regolamentari, riconosce la vincolatività della normativa secondaria sopra riportata: l’intento di questa scelta, precisa il Giudice, coincide con quello perseguito dalla legge stessa. Trattandosi di un settore molto tecnico, è necessario infatti consentire all’Autorità di poter adeguare costantemente il contenuto delle regole all’evoluzione del sistema.

Violazione di domicilio? Il Tribunale, pur ammettendo che l’esercizio del diritto alla disalimentazione potrebbe comportare l’accesso, anche in via forzata, ad un luogo riconducibile alla nozione di domicilio, ritiene che il riconoscimento del diritto di cui è causa non sia in contrasto con il diritto all’inviolabilità del domicilio, costituzionalmente garantito dall’art. 14 Cost. Chiarisce il Giudice che l’obiettivo della normativa è di perseguire l’interesse pubblico, evitando gli aumenti dovuti al protrarsi del default che, in virtù dell’art. 31-bis TVG, sono posti quasi integralmente a carico della collettività; l’intervento della società potrebbe quindi essere letto anche come una vera e propria attività di utilità sociale.

Gravità della lesione e serietà del danno. Il Tribunale ricorda, inoltre, come la Cassazione avesse già posto, per quanto concerne la potenziale lesione di diritti inviolabili, il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno, con l’intento di bilanciare il principio di solidarietà verso la vittima e il principio di tolleranza: il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere quindi dovuto solo in caso di superamento del livello di tollerabilità, posta comunque la condizione di non futilità del pregiudizio. Entrambi i requisiti, chiarisce l’Ordinanza, devono essere accertati dal Giudice «secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico». Nella fattispecie concreta, i pochi minuti necessari al personale tecnico per disalimentare materialmente il PDR non possono costituire una lesione grave del diritto alla libertà del domicilio, né tantomeno potrebbero causare un eventuale danno consequenziale “serio”.

Contratto a favore di terzi. Il Tribunale ricorda, infine, come le condizioni generali di vendita, approvate dal cliente, nel regolare i rapporti giuridici tra la società di vendita del gas e l’utente finale, assumano rilievo anche nei confronti della società di distribuzione. In particolare l’art. 6 prevede che «il Cliente deve consentire in qualsiasi momento l’accesso agli impianti del Distributore Locale per la loro verifica, sostituzione e/o spostamento e per la lettura del gruppo di misura». Questo costituirebbe un vero e proprio diritto di accedere agli impianti, se interpretato in relazione all’art. 1363 c.c., rendendo dunque riconducibile la fattispecie alla figura del contratto a favore di terzi.
In conclusione, è da rilevare che in ogni caso l’accesso al domicilio, essendo preordinato alla verifica, sostituzione e spostamento dei gruppi di misura, risponde ad un concreto interesse della società venditrice di prevenire malfunzionamenti e possibili conseguenti profili di responsabilità civile.
Il giudice quindi accoglie il ricorso e dichiara, con ordinanza provvisoriamente esecutiva,  il diritto della società di procedere alla disalimentazione del PDR, ordinando alla cliente morosa di consentire agli operatori di disinstallare l’impianto.

Fonte: www.ridare.it

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