GARANZIA AUTO: L’esperto risponde su la garanzia dell’auto

La garanzia auto è regolata dal D.Lgs. 206 del 6/9/2005, denominato Codice del Consumo, periodicamente aggiornato introducendo via via i nuovi provvedimenti che riguardano la protezione del Consumatore, generalmente per iniziativa della CE; oggi vige l’ultimo aggiornamento del 2012 (D.L. 1/2012, che estende la protezione dalle pratiche commerciali scorrette alle micro imprese).
Attenzione al doppio binario che si è creato: chi acquista un’auto come Consumatore ha diritti sanciti dal Codice del Consumo, mentre chi acquista come figura giuridica, cioè con la sua partita IVA esposta in fattura, continua a applicare il codice civile, ma solo se l’auto è stata acquistata per fini d’impresa.
L’acquisto di un’auto usata diventa una decisione consapevole e conveniente, grazie al Codice del Consumo, e chi è interessato potrà contare su diversi livelli di supporto: l’Unione Nazionale Consumatori nelle fase di offerta, acquisto e pre contenzioso, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per i casi di comportamento sleale del Venditore, e infine il Giudice di Pace senza Avvocato per liti fino a € 1.000,00, con Avvocato fino a € 5.000,00 e Giudice ordinario per cifre superiori. Un flusso in realtà semplice, se potete applicare il Codice del Consumo. Basta saperlo.
In sostanza vi potreste trovare in difficoltà, anche perché la maggior parte degli attori, è sostanzialmente ignorante dei propri doveri e spetterà a voi far valere i vostri sacrosanti diritti. La Garanzia Legale prevista dal Codice del Consumo, si applica per un periodo minimo di 24 mesi dalla data di consegna del veicoli nuovi, o percepiti come tali dal Consumatore (importazione parallela di veicoli nuovi, ma già targati); il termine è lo stesso per i veicoli usati, ma in questo caso può essere ridotto fino a non meno di 12 mesi purché con il consenso dell’acquirente, espresso prima della vendita; l’equazione “usato = garanzia 12 mesi” è falsa, e non può essere surrogata da altre circostanze.
Ricordate che, salvo casi molto specifici, rivolgersi al Call Center della Casa serve solo a perdere tempo e che la legge vi dà il Venditore come unico referente in materia di Garanzia, e sta a voi evitare il ping pong delle responsabilità tra Concessionario, Officina e Concessionario.
Il Codice del Consumo prevede che il Costruttore possa rilasciare una Garanzia Convenzionale propria, che solleva il Venditore dalla responsabilità di gestire i reclami relativi a inconvenienti di tipo tecnico al veicolo, rimanendo tuttavia il riferimento del Consumatore per gli aspetti contrattuali, ivi compresi gli utilizzi per quel veicolo è adeguato.
Sarebbe la soluzione ideale, ma, al momento nessun Costruttore la prevede; occhio quindi al contratto di vendita.
Ricordiamo che il Codice del Consumo prevede una vera e propria gerarchia di rimedi ai difetti di conformità, che l’auto sia acquistata nuova o usata:
• Il primo obbligo è l’eliminazione del difetto, mediante riparazione o sostituzione delle parti difettose senza spese per l’acquirente; qualora la riparazione non fosse possibile, o fosse eccessivamente onerosa, allora si potrà:
• Negoziare una congrua riduzione del prezzo, pari al valore che il Consumatore avrebbe potuto accettare di pagare se avesse avuto coscienza del difetto prima dell’acquisto; questa è la soluzione tipo per difetti consistenti nella mancanza di equipaggiamenti previsti dal contratto, o comunque per difetti che non impediscono l’uso “normale” del veicolo.
• Sostituire il veicolo con uno identico, sempre senza spese per il Consumatore, compresi i costi di immatricolazione, IPT e quant’altro. Se la percorrenza prima della scoperta del difetto supera i 1.000 Km, il Venditore potrà richiedere il controvalore della percorrenza, per scaglioni di 1.000 Km, utilizzando un riferimento accettabile
• Risolvere il contratto, che significa restituire il veicolo e ottenere il rimborso di tutto quanto pagato per l’acquisto, cioè il prezzo del veicolo, immatricolazione e IPT, eventuali spese di istruzione pratica di finanziamento, quota non goduta dell’imposta di proprietà. Il valore della percorrenza prima della scoperta del difetto si valuta come detto sopra. Se l’eventuale finanziamento è stato gestito dal Venditore, allora insieme al contratto d’acquisto si risolve automaticamente anche quello di finanziamento (D.Lgs. 141/2010) e le rate pagate vi dovranno essere restituite dalla Finanziaria.
A riguardo leggi anche ABC auto usate
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Autore: Raffaele Caracciolo, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

 

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