BOLLETTE LUCE-GAS: Contestazione dei consumi fatturati, ENI condannata al pagamento delle spese legali

Si registra una nuova vittoria di una nostra associata all’UNC, la quale si è vista recapitare una bolletta “gonfiata” ed ha chiesto assistenza ai nostri sportelli dell’Unione Nazionale Consumatori di Pomezia.

I fatti.

Nell’anno 2014 la consumatrice si era vista sostituire dal Distributore Locale EDISON DG il misuratore del GAS dell’anno 1980 che serviva la sua utenza, poiché malfunzionante.

Diversi mesi dopo la sostituzione del predetto misuratore la Società venditrice del GAS ENI gas e luce emetteva nei confronti della consumatrice una bolletta di conguaglio di oltre € 4.158,64, pari ad un consumo di gas di ben 3.780 smc in soli 4 mesi.

La consumatrice sporgeva reclamo per gli evidenti “consumi anomali” addebitati e otteneva un primo risultato ossia il ricalcolo della fattura anomala portata ad € 1.976,13. Tuttavia, il ricalcolo effettuato dalla società venditrice del gas non convinceva la nostra associata, poiché effettuati in modo unilaterale ed incomprensibile per una persona con una diligenza media di un buon padre di famiglia e non rispettava, pertanto, i canoni di buona fede e correttezza contrattuale che impongono la massima trasparenza nello svolgimento dei rapporti negoziali.

La Eni, nonostante le contestazioni della nostra associata, la portava addirittura in giudizio ove chiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento della predetta somma contestata a cui seguiva, per il tramite del legale della nostra associazione, l’opposizione innanzi al Giudice di Pace di Velletri che, con una recente sentenza, ha accolto le ragioni della nostra associata. In particolare, la predetta sentenza, ha fatto proprio l’orientamento della giurisprudenza del Trib. Milano, sez. XI, sentenza 27 novembre 2015, n. 13418 che in tema di contratto di somministrazione di gas prevede che nel caso in cui i consumi esposti nella bolletta siano contestati dall’utente, il somministrante deve comprovare le misure del contatore e, dunque, i consumi effettivi, attraverso il deposito in giudizio delle fatture di trasporto del gas emesse dal terzo distributore. Nel giudizio proposto dalla consumatrice il venditore ENI non ha prodotto le fatture del Distributore locale a ciò è conseguita non solo la revoca del decreto ingiuntivo di pagamento di oltre € 1900,00 ma anche la condanna al pagamento delle spese di lite in favore della nostra associata.

Segue parte della sentenza:

Per info e assistenza rivolgersi all’UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI DELEGAZIONE DI POMEZIA, via Roma n. 7 – tel. 069122006 – cell 3299693762 – consumatoripomezia@gmail.com

 

Autore: Avv. Daniele Autieri resp. dell’UNC Pomezia

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