Omessa informazione sul diritto di recesso, la sentenza della Corte UE

Secondo la Corte di Giustizia UE, in caso di omessa informazione sul diritto di recesso il consumatore è esonerato da qualsiasi obbligo di pagamento se recede da un contratto di servizi concluso fuori dei locali commerciali che è già stato eseguito

Il consumatore è esonerato da qualsiasi obbligo di pagamento per le prestazioni fornite in esecuzione di un contratto di servizi concluso fuori dei locali commerciali, qualora il professionista non lo abbia informato del suo diritto di recesso e il consumatore abbia esercitato il suo diritto dopo l’esecuzione di tale contratto.

È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE, in merito a un caso di recesso dell’utente dopo l’esecuzione del contratto.

Omessa informazione sul diritto di recesso, il caso

Un consumatore – spiega la Corte UE in una nota – aveva concluso un contratto di servizi con un’impresa per la ristrutturazione dell’impianto elettrico della sua abitazione. L’impresa, però, non lo aveva informato del diritto di recesso, di cui egli disponeva (in linea di principio) per 14 giorni, in quanto il contratto era stato concluso fuori dei locali commerciali dell’impresa.

Dopo aver eseguito il contratto, l’impresa ha presentato al consumatore la relativa fattura. Il consumatore non ha pagato la fattura, ma ha receduto dal contratto, sostenendo che, poiché l’impresa aveva omesso di informarlo del suo diritto di recesso, e poiché il lavoro era stato eseguito prima della fine del periodo di recesso (periodo che è prorogato di un anno in caso di tale omissione), l’impresa non aveva alcun diritto al pagamento del prezzo.

Secondo il parere del giudice tedesco, in base alle disposizioni del diritto tedesco adottate per recepire la direttiva sui diritti dei consumatori, “il consumatore non è debitore di alcun costo per il servizio fornito prima della fine del periodo di recesso, qualora il professionista abbia omesso di informarlo del suo diritto di recesso“. Si è chiesto, però, “se tale direttiva escluda qualsiasi diritto del professionista a un’«indennità di compensazione», anche nel caso in cui il consumatore abbia esercitato il diritto di recesso solo dopo l’esecuzione di un contratto concluso fuori dei locali commerciali. Infatti, ciò consentirebbe al consumatore di beneficiare di una plusvalenza, in contrasto con il principio generale del diritto dell’Unione che vieta l’arricchimento senza causa”.

Il giudice si è rivolto, quindi, alla Corte di giustizia europea.

La sentenza della Corte UE

Nella sentenza la Corte UE ha risposto che “il consumatore è esonerato da qualsiasi obbligo di pagamento per le prestazioni fornite in esecuzione di un contratto di servizi concluso fuori dei locali commerciali, qualora il professionista non lo abbia informato del suo diritto di recesso e il consumatore abbia esercitato il suo diritto di recesso dopo l’esecuzione di tale contratto”.

“Il diritto di recesso – sottolinea la Corte – mira a proteggere il consumatore nel particolare contesto della conclusione di un contratto fuori dei locali commerciali. In tale contesto, infatti, il consumatore può essere maggiormente sottoposto a pressione psicologica o essere esposto al fattore sorpresa. Pertanto, l’informazione sul diritto di recesso è di fondamentale importanza per il consumatore, al fine di consentirgli di decidere con cognizione di causa se concludere o meno il contratto”.

Il professionista, quindi, deve assumersi i costi che ha sostenuto a causa dell’esecuzione del contratto durante il periodo di recesso.

FONTE: Help Consumatori

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