Sono valide le notifiche effettuate a mezzo PEC ai consumatori che hanno una ditta individuale con partita Iva, per scopi estrnei all’attività di impresa.

Un recente caso che ci ha sottoposto un consumatore ha riguardato la notifica a mezzo PEC di una contravvenzione per violazione del codice della strada, nonostante il veicolo non fosse intestato alla sua ditta individuale, ma a lui come persona fisica. Dovete sapere, infatti, che l’obbligo di avere una PEC registrata nel portale INI PEC riguarda società con partita IVA e professionisti (avvocati, architetti, ingegneri etc.), per cui per effettuare la notifica è sufficiente prendere i dati della ditta individuale sul predetto portale ed eseguire, come nel caso di specie, la notifica.

Ciò che sorprende è che spesso le piccole ditte non controllano le PEC con frequenza, così in luogo della solita raccomandata a/r, ricevono le notifiche attraverso la PEC e ciò anche, come nel caso di specie, per controversie non direttamente collegate all’attività imprenditoriale. Per cui al nostro consumatore era sfuggita la notifica a mezzo PEC dell’anno 2021 ed in base alla recente sentenza della Cassazione n. 1615 del 22.01.2025 è stato costretto a pagare la sanzione

Quindi fate molta attenzione a controllare frequentemente le vostre PEC, altrimenti correte il rischio di non poterle impugnare nei termini di legge.

Per informazioni potete contattarci tramite:

e-mail Consumatori pomezia@gmail.com

tel. 06 9122006 – cell 3299693762

e visitare il nostro sito www Consumatori Pomezia.it

AUTORE: RESP. UNC DEL. POMEZIA, VIA ROMA N.. 7, AVV. DANIELE AUTIERI

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