Truffe online: l’ABF condanna Poste Italiane a risarcire un consumatore vittima di vishing.

Anche in presenza di un errore del cliente, gli intermediari devono bloccare le operazioni anomale.

Una importante decisione del Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), assunta nella seduta dell’11 giugno 2026, riafferma un principio fondamentale nella tutela dei consumatori: anche quando il cliente cade vittima di una truffa telefonica (vishing), l’intermediario finanziario può essere chiamato a rispondere se non ha adottato efficaci sistemi di prevenzione delle frodi.

Il caso riguardava un consumatore che, dopo essere stato contattato telefonicamente da un falso operatore di Poste Italiane con il pretesto di aggiornare l’applicazione, ha subito dieci operazioni fraudolente sulla propria carta di pagamento, effettuate nell’arco di poche ore su una piattaforma di criptovalute, per un importo complessivo di 2.479,55 euro.

 

Pur riconoscendo che il cliente aveva tenuto un comportamento gravemente imprudente, il Collegio ha evidenziato che l’intermediario avrebbe dovuto rilevare l’evidente anomalia rappresentata da una sequenza di dieci operazioni ravvicinate, tutte di importo pressoché identico e dirette verso lo stesso esercente online. Secondo l’ABF, tali circostanze avrebbero dovuto attivare i sistemi antifrode predisposti a tutela della clientela.

Per questo motivo il Collegio ha ritenuto sussistente un concorso di responsabilità tra il cliente e l’intermediario, condannando Poste Italiane a corrispondere al ricorrente, in via equitativa, la somma di 1.000 euro, oltre al rimborso delle spese del procedimento.

La decisione conferma un orientamento ormai consolidato dell’Arbitro Bancario Finanziario: gli intermediari non possono limitarsi a dimostrare che le operazioni sono state formalmente autorizzate mediante autenticazione forte (Strong Customer Authentication), ma devono anche dotarsi di sistemi efficaci in grado di individuare tempestivamente operazioni anomale o potenzialmente fraudolente, come previsto dalla normativa europea PSD2 e dal Regolamento Delegato (UE) 2018/389.
La pronuncia assume particolare rilievo in un periodo in cui le truffe telefoniche e informatiche sono in costante aumento e rappresenta un importante precedente per tutti i consumatori che, pur avendo commesso un errore indotto da sofisticate tecniche di manipolazione, si vedono opporre un diniego automatico al rimborso.

Si ricorda che le decisioni dell’ABF non hanno la stessa efficacia di una sentenza e non costituiscono titolo esecutivo. Tuttavia, esse rappresentano un autorevole orientamento interpretativo e, in caso di mancato adempimento spontaneo da parte dell’intermediario, possono essere utilizzate dal consumatore nel successivo giudizio civile, oltre a poter determinare la pubblicazione dell’inadempimento secondo la disciplina dell’Arbitro Bancario Finanziario.

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AUTORE:  AVV. DANIELE AUTIERI

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