MULTE: Ticket del parcheggio scaduto si paga la sanzione amministrativa?

Il superamento dell’orario è un illecito sanzionabile?
Ecco come funziona la normativa attuale, quando scatta l’illecito e cosa prevede la legge in merito alla tolleranza sui tempi di sosta.
Sì, la sosta che si protrae oltre l’orario pagato sul ticket è a tutti gli effetti un illecito sanzionabile.
Per anni si è diffusa l’interpretazione secondo cui il modulo di “grattino scaduto” configurasse solo un inadempimento contrattuale, obbligando l’automobilista a pagare esclusivamente la differenza della tariffa oraria non corrisposta. Tuttavia, la Corte di Cassazione e le successive riforme del Codice della Strada hanno chiarito definitivamente la questione: chi lascia l’auto oltre l’orario stampato sul ticket viola una norma amministrativa e deve pagare una sanzione. La Cassazione, con la sentenza n. 16258/2016 ha stabilito che sostare nei parcamenti con le strisce blu con il ticket scaduto comporta la sanzione di cui all’art.7, comma 15, per ogni frazione di ora, alla stessa stregua di quanto avviene quando l’automobilista non si munisce affatto di biglietto.

Il meccanismo delle tre fasce di tolleranza
Per evitare eccessiva rigidità e punire in modo proporzionale il ritardo, la legge prevede un meccanismo basato sul principio di proporzionalità. La sanzione non è fissa, ma varia in base al tempo extra in cui l’auto è rimasta parcheggiata senza copertura.
Il calcolo della tolleranza si basa sulla percentuale di tempo eccedente rispetto a quello originariamente pagato:
  • Fascia di tolleranza totale (Fino al 10%): Se il ritardo rientra nel 10% del tempo acquistato, non scatta alcuna sanzione. Ad esempio, se hai pagato per 60 minuti di sosta, hai a disposizione una tolleranza massima di 6 minuti oltre l’orario di scadenza senza rischiare la multa.
  • Fascia con sanzione ridotta (Tra il 10% e il 50%): Se il ritardo è compreso tra il 10% e il 50% del tempo pagato, l’illecito sussiste ma la sanzione amministrativa viene applicata in misura ridotta del 50%.
  • Fascia con sanzione piena (Oltre il 50%): Se il ritardo supera il 50% del tempo pagato, l’automobilista è tenuto a pagare la sanzione amministrativa in misura piena, oltre alle eventuali spese di accertamento e notifica.

L’avviso di cortesia sul parabrezza è obbligatorio?
Molti automobilisti sperano di trovare sul parabrezza il cosiddetto “avviso di cortesia” (o preavviso di accertamento) lasciato dagli ausiliari del traffico, che offre la possibilità di sanare la sosta pagando una cifra minima entro poche ore.
È importante sapere che l’avviso di cortesia non è obbligatorio per legge.
Il Codice della Strada non prevede questo passaggio intermedio. Gli ausiliari del traffico e gli agenti di Polizia Locale hanno il pieno diritto di redigere direttamente il verbale ufficiale di contestazione. La mancata presenza dell’avviso sul parabrezza (magari perché rimosso da terzi o bagnato dalla pioggia) non costituisce in alcun modo un vizio di forma e non può essere utilizzato come motivo di ricorso per annullare la multa.

Chi può elevare la sanzione?
La legittimità della multa dipende anche da chi accerta l’infrazione. Sulle strisce blu, il potere di sanzionare spetta a:
  1. Agenti di Polizia Locale e Forze dell’Ordine.
  2. Ausiliari del traffico, a patto che siano dipendenti della ditta concessionaria del parcheggio o dell’azienda municipalizzata e che la loro nomina sia formalizzata dal Sindaco. Il loro potere sanzionatore è strettamente limitato alle aree blu di competenza e alle zone immediatamente limitrofe se queste ostacolano la fruizione del parcheggio stesso.

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AUTORE:  AVV. DANIELE AUTIERI

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